Dossier Discipline musicologiche 2008 - Allegato 1 - Decreto Ministeriale 26 luglio 2007

Allegato n. 1

Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) - decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio

  LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI NUOVI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

1.4. Correggere le tendenze negative

1.4.1. Nei decreti ministeriali sulle classi di laurea e di laurea magistrale sono contenuti importanti segnali di inversione di rotta relativamente ad alcune tendenze negative che si sono registrate nella prima applicazione della riforma. Per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata, si stabilisce che, rispettivamente, almeno 90 e 60 CFU corrispondano a insegnamenti tenuti da docenti di ruolo (professori ordinari, associati, ricercatori). Per evitare la parcellizzazione della formazione degli studenti si pone un limite al numero degli esami. Per evitare il mancato riconoscimento della carriera pregressa nel passaggio da un ateneo all'altro viene assicurato agli studenti il riconoscimento di almeno il 50% dei CFU maturati nella sede di provenienza. Altri elementi destinati ad operare nella medesima direzione sono previsti nella sezione 4 sui “requisiti minimi” che occorre rispettare ai fini della attivazione dei corsi di studio.

1.4.2. Per intervenire efficacemente sulle maggiori criticità della situazione attuale non è però sufficiente il rispetto delle norme. Il successo dell'azione di riforma dipende infatti dalla qualità dei progetti formativi delle università, e dai loro risultati effettivi, da sottoporre a continua valutazione i cui giudizi devono essere resi pubblici. In questo senso, coerentemente con gli orientamenti appena richiamati, vi sono obiettivi specifici da conseguire da parte degli atenei, sulla base dei quali verrà condotto uno specifico monitoraggio:
a) una riduzione complessiva dell'offerta di corsi di studio, particolarmente se non sostenuta da una adeguata domanda studentesca, per assicurare il contributo di un numero maggiore di docenti, un più solido impianto, una migliore qualità dell'offerta formativa e una effettiva stabilità nel tempo dei percorsi;
b) una maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi, in particolare di secondo livello, utile a garantire che l'offerta formativa rimanga ampia e variata e che l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale risulti possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, con effetti positivi anche quanto a valorizzazione dell'interdisciplinarità. Avvalendosi di una tale opportunità, occorrerà d'altra parte accertarsi che all'articolazione in curricula corrisponda un'ampia base comune, garantendo omogeneità e coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe. Risultati analoghi, tanto più in presenza di un numero non rilevante di studenti interessati, si potranno perseguire istituendo e attivando corsi interclasse, come consentito dalla nuova normativa;
c) una effettiva e realistica definizione degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti concordati in sede europea in termini di apprendimento atteso (i cosiddetti “descrittori di Dublino” del dicembre 2004);
d) la collaborazione con il mondo del lavoro e delle professioni nella progettazione dei percorsi formativi e, se necessario o opportuno, nella messa in opera di parti del percorso medesimo; collaborazione in questo senso è stata assicurata a livello nazionale e locale dalle associazioni imprenditoriali, con impegni formali.
e) una chiara e coerente configurazione degli indirizzi generali dei progetti formativi riguardo alla loro collocazione al primo o al secondo livello, in modo da evitare la ripetizione delle medesime attività formative e collocando di norma gli insegnamenti di carattere più avanzato/specialistico al secondo livello; è inoltre necessario che l'istituzione delle lauree e specialmente delle lauree magistrali corrisponda a un'effettiva e significativa presenza di attività di ricerca coerenti con il profilo dei corsi.
f) una equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti dalla normativa vigente, in modo da garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti, anche come qualificazione della formazione;
g) l'introduzione di forme organizzative della didatica più compatte, anche attraverso soluzioni che prevedano una effettiva cooperazione di più docenti su aree di insegnamenti coordinati, con un'unica verifica conclusiva che comporti l'acquisizione di un numero congruo di CFU entro il limite massimo di esami stabilito dalla nuova normativa;
h) il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di fomazione pregressa solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati;
i) il raccordo con i percorsi formativi della scuola secondaria nell'ambito degli obiettivi indicati dalla legge n. 1/07 e dei relativi decreti di applicazione;
l) la sperimentazione di metodi didattici più avanzati e più interattivi, anche sulla base di una riflessione teorica e della diffusione delle migliori pratiche, che sarà oggetto di specifiche azioni del Ministero; tra le azioni da incentivare, va prevista la diffusione di corsi di studio e singoli insegnamenti in lingua straniera, in particolare in inglese.

1.4.3. L'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma; è preferibile – evidentemente – assicurare un tempo adeguato alle attività di progettazione, anche tenendo conto degli effetti prevedibili della valutazione ex-post sul livello dei finanziamenti statali in favore dei singoli Atenei. E' anche possibile per le Università prevedere l'introduzione dei nuovi percorsi in tempi differenti per grandi aree, o in tempi successivi per i corsi dei due livelli.